Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui all'articolo 5, presso l'ufficio territoriale del Governo e
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gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bergamo e di Brescia e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia di Valcamonica.